Oggi vi descrivo il caso di Federico un geometra di 54 anni residente in provincia di Verona. Federico mi interpello’ nel 2018 per analizzare la propria situazione patrimoniale, perchè aveva scarsa conoscenza di quali prestazioni gli sarebbero state riconosciute dalla propria Cassa Professionale in caso di infortunio/malattia che gli avessero procurato una Invalidità temporanea o permanente.
Come vi ho anticipato pocanzi Federico è nato nell’agosto del 1965 , è celibe, ha a suo carico un genitore, un reddito annuale lordo di circa 45.000€ ed una anzianità contributiva di quasi 29 anni.
IN CASO DI INVALIDITA’ TEMPORANEA O PERMANETE ( %) CHE COSA GLI RICONOSCEREBBE LA CASSA PREVIDENZIALE ?
- 30%: nessuna
- 60%: nessuna
- 80%: € 17.066
- 100%: € 30.528 *
*N.B.: importo comprensivo dell’assegno di accompagnamento pari a € 6.148 annui
PREMORIENZA
I superstiti ricevono dalla Cassa professionale: 12.097 € al genitore a carico
N.B. la pensione ai superstiti per malattia è uguale alla pensione ai superstiti per infortunio; l’importo è funzione degli anni di contribuzione alla cassa di riferimento e al reddito dichiarato
N.B. le rendite riportate sono al valore lordo, la normativa previdenziale e fiscale prevede, in funzione degli altri redditi disponibili, deduzioni, integrazioni e tasse dovute.
Rischio invalidità permanente causata da malattia o infortunio
Le prestazioni, a cui ha potenzialmente diritto il soggetto, sono a carico dell’ente previdenziale obbligatorio (Cassa Professionisti). Di seguito sono riportate le pensioni e le rendite annue lorde stimate sulla base dei dati impostati per i principali livelli d’invalidità permanente, con esclusione dei casi di scarsa incidenza (invalidità <= 15%).
Il livello d’invalidità è certificato da una commissione medico-legale, con riferimento ad apposite tabelle di danno biologico approvate da recenti disposizioni in materia. L’invalidità è solo quella di tipo permanente e la norma prevede la possibilità di verifica di tale requisito per un massimo di due controlli consecutivi.
Le pensioni dell’ente previdenziale obbligatorio sono soggette sia alla tassazione sui redditi, sia ad eventuali riduzioni o integrazioni in funzione dei redditi residui, anche da attività lavorativa, che il soggetto possiede nell’ipotesi d’invalidità. Le altre rendite non sono soggette a tassazione. Si precisa che la totale invalidità (l’inabilità) non è compatibile con alcuna attività lavorativa residua.
N.B.: Tutti i dati sono stimati considerando l’anzianità attuale pari a 28 anni 11 mesi
(*) Assegno di accompagnamento: a tutti gli invalidi civili non autosufficienti (100%) e non ricoverati è riconosciuto un assegno di accompagnamento pari a 6.148 euro annui netti.
Commento :
Nell’esempio preso a riferimento è subito evidente che le prestazioni di assistenza, nei vari casi di invalidità, sono da considerarsi assolutamente inadeguate, rispetto al tenore di vita mantenuto precedentemente (vedesi reddito lordo in attività).
La situazione presa a riferimento è particolare con il professionista scapolo che tiene a carico il genitore ormai anziano.
In caso di premorienza del professionista, al genitore superstite, andrebbe una prestazione appena sufficiente per la gestione del quotidiano, senza considerare l’età avanzata del genitore stesso.
Gli ho suggerito la stipula di:
- una polizza temporanea caso morte, con beneficiario il genitore a carico e una polizza di tutela infortuni e malattia con capitali congrui, che interverrà anche nei casi di invalidità oggi privi di copertura (vedi prestazioni riconosciute).
- Da valutare, in funzione del premio/prestazione, una protezione Long Term Care
Questo non è un caso isolato, mi trovo spesso a dover analizzare casi come questo e purtroppo la maggior parte delle persone, al di la dell’aspetto economico, scelgono di NON risolvere nulla.