Caduta di tettoia o di tegole per strada: benché il vento sia di intensità eccezionale, non prevedibile, il proprietario dell’immobile è responsabile.

Che colpa può avere il condominio o il proprietario di una villetta se, dall’edificio, cade una tegola o una tettoia a causa di un forte vento? La potenza della natura è incontrastabile e, a volte, anche prendendo le dovute precauzioni, è impossibile scongiurare i danni provocati da una nevicata o da un temporale. Eppure, secondo la Cassazione , anche quando si tratta di eventi naturali come una raffica di vento, il titolare dell’immobile resta responsabile ed è tenuto a risarcire eventuali terzi danneggiati. L’ordinanza è stata pubblicata lo scorso 18 settembre e merita di essere approfondita, a monito di coloro che vivono i quei palazzi spesso restii alla manutenzione. Specie nei condomini, la ristrutturazione del tetto viene rinviata di anno in anno, mettendo in pericolo non solo la sicurezza degli oggetti e delle persone che transitano sotto di esso, ma anche le tasche dei condomini (che, in caso di responsabilità e mancata copertura assicurativa, potrebbero divenire facile prede di un pignoramento).

Il codice civile (Art. 2051), stabilisce che ciascuno è responsabile del danno prodotto dalle cose che ha in custodia salvo dimostrare che detto danno si è verificato per un «caso fortuito». Il caso fortuito è un evento eccezionale e imprevedibile, quello cioè di forza tale da non poter essere né previsto con anticipo, né contrastato adottando la normale prudenza. Ebbene se cade una tegola per il vento a risarcire è sempre il proprietario dell’immobile o il condominio. È quest’ultimo, infatti, in qualità di «custode» del bene, a dover assicurare i terzi da eventuali danni o lesioni. Non conta il fatto che il vento rientri tra gli eventi naturalistici non sempre prevedibili e non sempre controllabili; anche se il temporale è di intensità «superiore alle medie stagionali» non si può scusare il proprietario che non ha curato il tetto. Egli deve essere sempre pronto ad ogni evenienza, prefigurandosi anche il rischio di invernate più rigide. Solo un tifone di portata eccezionale, da considerarsi come evento più unico che raro, potrebbe rientrare nel «caso fortuito» che esonera il proprietario dell’edificio da ogni responsabilità.

Non conta neanche il fatto che mettere in sicurezza un tetto spiovente sia più difficile proprio per la sua naturale conformazione che implica una maggiore esposizione alla forza di gravità. Il custode si può sottrarre dalla responsabilità solo in presenza di un fatto estraneo del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile.

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