Devono stipulare la polizza catastrofale obbligatoria tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia, entro il 31 marzo 2025 (ma potrebbe arrivare a breve una proroga). L’obbligo ricade anche su affittuario e utilizzatore dei beni: le polizze coprono, tra l’altro, terreni, fabbricati e macchinari ma non coprono merci e scorte di magazzino o danni indiretti.
AGGIORNAMENTO ULTIM’ORA – Il Governo sembra intenzionato a prorogare di qualche mese l’obbligo di sottoscrizione delle polizze catastrofali: sono in corso riunioni tecniche in tal senso per arrivare a portare in CdM nel breve un decreto che sposti l’attuale scadenza del 31 marzo di 90 giorni. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.
Polizze catastrofali obbligatorie: chi deve stipularle?
Come evidenziato dall’ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), che ha realizzato un’interessante e utile mini-guida sulle polizze catastrofali (scaricabile in allegato all’articolo), devono stipulare l’assicurazione speciale tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia per cui è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, sia nella sezione obbligatoria che in quella facoltativa, secondo il codice civile e le leggi vigenti, ad esclusione delle imprese agricole.
Cosa bisogna assicurare: in pillole
E’ necessario assicurarsi relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
Anche l’affittuario/utilizzatore deve assicurarsi?
Importante: come chiarito dall’art.1-bis della legge 189/2024 (Collegato Fiscale), in caso di beni – sia fabbricati che attrezzature – concessi in locazione, l’affittuario/utilizzatore, nel caso in cui il bene non risulti assicurato dal proprietario, deve stipulare la polizza catastrofale obbligatoria
Il decreto attuativo
Tutte le specifiche sono contenute nel decreto attuativo di riferimento, il DM 18 del 30 gennaio 2025 del MEF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio e in vigore da venerdì 14 marzo, una sorta di Regolamento che stabilisce le modalità operative e attuative per gli schemi di assicurazione contro i rischi catastrofali, come previsto dalla legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).
Cosa coprono le polizze e cosa non è ‘protetto’
Le polizze obbligatorie coprono esclusivamente danni materiali e diretti ai seguenti beni aziendali:
- Terreni;
- Fabbricati;
- Impianti;
- Macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali.
Non è quindi prevista copertura per:
- merci e scorte di magazzino, che non rientrano nella copertura obbligatoria.
- danni indiretti, come la perdita di reddito o il fermo attività (business interruption);
- danni causati direttamente dall’uomo, atti di guerra, terrorismo o sabotaggi.
- danni da inquinamento, contaminazione o radiazioni nucleari.
Cosa si intende per eventi catastrofali
L’ANIA chiarisce che le polizze coprono i danni causati dai seguenti eventi naturali:
- Alluvione, esondazione e inondazione: fuoriuscita d’acqua da fiumi, laghi, bacini naturali o artificiali, corsi d’acqua, o reti di drenaggio, con eventuale trasporto di sedimenti;
- Terremoto (sisma): sommovimento improvviso della crosta terrestre, certificato dalla Rete Sismica Nazionale (INGV);
- Frana: distacco rapido di roccia, detriti o terra lungo un versante, causato dalla forza di gravità.
Gli eventi esclusi
Attenzione, questi eventi sono esclusi dalla definizione di alluvione/inondazione/esondazione:
- mareggiate, maremoti, infiltrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica;
- accumuli d’acqua causati da piogge molto intense (bombe d’acqua)
- mancanza o anomalie nella fornitura di energia elettrica o idraulica, se non direttamente causate da inondazione o alluvione.
Questi, invece, gli eventi esclusi dalla definizione di sisma:
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- danni causati da infiltrazioni o penetrazione di acqua marina, anche se conseguenti a un terremoto.
Infine, l’ANIA evidenzia che questi eventi sono esclusi dalla definizione di frana:
- movimenti lenti o graduali del terreno;
- frane dovute a errori di progettazione o costruzione, se avvenute entro 10 anni dall’intervento;
- frane già note o prevedibili.
Cosa succede se non si stipula la polizza?
In primis, le imprese non assicurate potrebbero non accedere a contributi o finanziamenti pubblici, compresi quelli per eventi calamitosi.
Inoltre, in caso di calamità naturale, i danni saranno interamente a carico dell’azienda, con possibili impatti gravi sulla continuità operativa.
Perimetro di riferimento della polizza
Ecco come viene definito il perimetro della copertura assicurativa obbligatoria:
- per i fabbricati, il massimale assicurabile corrisponde al valore di ricostruzione a nuovo;
- per impianti, attrezzature e macchinari, il massimale è pari al costo di rimpiazzo con beni equivalenti disponibili sul mercato;
- per i terreni, il massimale copre le spese di sgombero, bonifica e ripristino.
Scoperto e massimali
Le imprese con somma assicurata fino a 30 milioni di euro avranno uno scoperto del 15% (es. su 7.000 euro di danni, l’impresa pagherà 1.050 euro).
Per le imprese con somma assicurata oltre 30 milioni di euro, lo scoperto sarà negoziabile.
Il massimale (importo massimo risarcibile) varia in base alla dimensione dell’impresa e viene fissato nel contratto.


