Quando si verificano le piogge torrenziali, soprattutto in periodo estivo, spesso capita che le parti più basse degli immobili, come i piani seminterrati, si allaghino con danni anche importanti per il proprietario.

In presenza di determinate condizioni, scatta la responsabilità del Comune, che è tenuto al risarcimento.

Capita spesso che piogge abbondanti ed improvvise, le c.d. bombe d’acqua, provochino l’allagamento delle parti di un immobile che si trovano al livello della strada od al di sotto di questo. Ebbene, in casi del genere potrebbe scattare la responsabilità del Comune sul territorio del quale si trova l’immobile, a patto che sussistano delle circostanze ben precise che possono far ritenere con certezza che l’allagamento è avvenuto per negligenza dell’amministrazione, preposta alla cura ed alla manutenzione della strada pubblica; l’ente locale risponde infatti dei danni provocati a terzi dalla strada in tutte le sue parti, comprese le banchine laterali e fossati di scolo, le caditoie, i tombini e la sottostante rete fognaria.

Un caso tipico di responsabilità del Comune per allagamento di immobili conseguente a precipitazioni abbondanti è la scarsa manutenzione e l’occlusione dei fossi laterali di scolo. Infatti, capita spessissimo che, soprattutto in periodo estivo, tali fossati vengano occlusi da erba, detriti e rifiuti, che impediscono il libero fluire delle acque meteoriche e provocano allagamenti.

Altro caso tipico è l’occlusione delle caditoie e dei tombini presenti lungo le strade pubbliche, che, non essendo puliti con frequenza dagli addetti Comunali, non riescono a ricevere e smaltire tutta l’acqua derivante da una pioggia abbondante, con conseguente ristagno e pericolo di allagamenti.

In fine, l’allagamento potrebbe essere determinato dalla presenza di un numero insufficiente di caditoie e tombini, o addirittura da un errore di realizzazione della rete fognaria o della pendenza della strada lungo la quale si trova l’immobile che ha subito l’allagamento.

In tutti questi casi sussiste una chiara responsabilità, sancita dal codice civile [1], in capo al Comune di appartenenza (o del diverso Ente proprietario della strada), per non aver realizzato adeguatamente o per non aver prestato la dovuta manutenzione sulla strada pubblica e la rete fognaria, con conseguente possibilità di ottenere il totale risarcimento di tutti i danni conseguenti all’allagamento del proprio immobile.

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