Se l’incapace non ha la possibilità di fare testamento, le ultime volontà dell’inabilitato invece sono pienamente valide.
Non può fare testamento chi non ha la capacità di comprendere il senso e la portata delle proprie azioni e parole: dunque, innanzitutto, minori e incapaci. Ma quella che comunemente viene detta “incapacità” ha varie forme e, soprattutto, gradi di intensità, dai più gravi ai meno gravi. Perciò si usa distinguere, in termini giuridici, tra interdizione e inabilitazione: differenza che rileva anche in termini di capacità a scrivere un testamento.
Una persona interdetta può fare testamento?
Viene interdetto – e perciò si parla di interdizione – chi versa in uno stato di abituale infermità mentale con permanente alterazione delle facoltà psichiche e che necessiti, di conseguenza, di una persona appositamente incaricata a rappresentarlo nel compimento di tutti gli atti giuridici.
L’abitualità della patologia non è esclusa dal fatto che il soggetto presenti episodici intervalli di lucidità: ciò che rileva è che lo stato di incapacità, anche se discontinuo, sia duraturo nel tempo e che sia attuale, cioè presente e accertato al momento della pronuncia.
L’interdetto non può fare testamento proprio per via dell’abitualità della sua patologia.
Una persona inabilitata può fare testamento?
Meno grave dell’interdizione è l’inabilitazione che si ha quando si ha a che fare soggetti maggiori di età il cui stato non sia talmente grave da giustificare un provvedimento d’interdizione ma che li renda parzialmente incapaci di intendere e volere e, quindi, inidonei a provvedere ai propri interessi.
Possono essere dichiarati inabilitati i seguenti soggetti:
– infermi di mente il cui stato non sia tanto grave da richiedere l’interdizione;
– chi compie atti di prodigalità, la quale non consiste nella semplice cattiva amministrazione del proprio patrimonio ma nella tendenza allo sperpero, per incapacità di apprezzare il valore del denaro, per frivolezza od ostentazione con conseguente pregiudizio economico anche per la sua famiglia;
– chi abusa abitualmente di alcolici o di stupefacenti;
– i ciechi e i sordomuti dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto un’idonea educazione.
Gli inabilitati sono capaci di fare testamento. È quanto chiarito dal Tribunale di Roma con una recente sentenza [1]. “La ragione per la quale gli inabilitati, che sono soggetti con ridotta capacità di agire, possono disporre delle proprie sostanze per testamento – precisa il giudice – sta nel fatto che la riduzione della capacità di agire rileva solo per gli atti suscettibili di arrecare un rilevante pregiudizio economico al loro autore, e tale non può certo considerarsi il testamento”.
Quando le patologie di cui era affetto il parente defunto non erano tali da determinarne uno stato di incapacità totale, sicché non è stata necessaria la pronuncia di interdizione nei suoi confronti, bensì una incapacità parziale, allora si deve concludere che il soggetto è ben capace di redigere un testamento.
In effetti sul punto è chiaro il codice civile che stabilisce che “possono disporre per testamento solo coloro che non siano dichiarati incapaci dalla legge. In particolare sono privi di capacità di testare i minori, gli interdetti e i cd. “incapaci naturali”, cioè coloro che non sono in grado di intendere e di volere per una qualsiasi causa, anche transitoria”.
Gli inabilitati non vengono quindi menzionati tra coloro che non hanno capacità di testare.
Chi è soggetto ad amministrazione di sostegno può fare testamento?
In ultimo, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno è capace di fare testamento e quindi tale atto è valido: egli è infatti pienamente capace di compiere tutti gli atti che non siano subordinati nel decreto di apertura dell’amministrazione all’assistenza o alla rappresentanza dell’amministratore. Eccezionalmente il giudice tutelare può privare il beneficiario della capacità di fare testamento. Tuttavia, il giudice non può imporre che il testamento sia redatto con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.