Rc auto: circolare con l’auto senza assicurazione espone il proprietario al rischio di sanzioni e multe assai severe oltre che al rischio del sequestro del mezzo.
Se circoli con l’auto senza assicurazione il rischio non è solo quello di subire una pesante multa e il sequestro del mezzo, ma anche di dover risarcire gli altri automobilisti qualora tu dovessi procurare un incidente stradale: questo perché, se è vero che per i danneggiati da un’auto senza copertura assicurativa c’è la possibilità di chiedere il risarcimento immediatamente al Fondo di Garanzia Vittime per la Strada, è anche vero che quest’ultimo, dopo aver liquidato il conducente per i danni al mezzo e/o alla persona, si può rivalere contro il responsabile privo di assicurazione. Ma procediamo con ordine e chiariamo cosa rischia chi guida senza assicurazione.
Quali multe per chi guida senza assicurazione?
Il codice della strada [1] stabilisce che chi guida senza assicurazione (anche detta rc-auto ossia responsabilità civile automobilistica) è soggetto a una multa e al sequestro dell’auto. In particolare:
quanto alla multa, essa varia da un minimo di 841 euro a un massimo di 3.287 euro. La multa è ridotta a un quarto delle cifre appena indicate se l’assicurazione viene rinnovata entro 15 giorni dal termine di scadenza o se, entro 30 giorni dalla multa, previa autorizzazione dell’organo accertatore, l’automobilista provvede alla demolizione e alla radiazione del mezzo [2];
quanto al sequestro dell’auto, esso viene disposto immediatamente dopo la constatazione dell’infrazione. Così il poliziotto ordina che il veicolo senza assicurazione sia prelevato, trasportato e depositato in luogo a ciò destinato, eventualmente concordato con il trasgressore. In particolare, è possibile affidare l’auto sequestrata allo stesso proprietario purché questi abbia un luogo idoneo ove custodirla. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
Come ottenere il dissequestro dell’auto senza assicurazione
Il proprietario dell’auto senza assicurazione che è stata sequestrata può ottenerne il dissequestro, ossia prenderne di nuovo regolare possesso e tornare a circolare solo se:
paga la multa per come indicato nel verbale (cosiddetto pagamento in misura ridotta);
paga il premio dell’assicurazione per almeno sei mesi. In particolare è necessario aver stipulato un contratto annuale con una assicurazione e aver pagato il premio per almeno i primi sei mesi;
garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro.
Che succede se non pago la multa e non chiedo il dissequestro?
Se, invece, l’automobilista la cui auto è stata sequestrata non paga la multa, né propone contro di essa un ricorso (ricorso che, lo ricordiamo, va effettuato entro 60 giorni al prefetto oppure entro 30 al giudice di pace), il comando di polizia invia il verbale al Prefetto e l’auto viene confiscata. In particolare, la Prefettura avvia la procedura esecutiva sul mezzo che consiste nella confisca o acquisizione al Demanio, cessione al depositario. In pratica, si perde la proprietà dell’auto. Occhio quindi ai termini.
Si può rateizzare la multa per circolazione senza assicurazione?
Il proprietario dell’auto che voglia ottenere il dissequestro del proprio mezzo e tornare a circolare può pagare la multa a rate.
A tal fine deve presentare un’istanza alla Prefettura entro 60 giorni dalla contravvenzione. La domanda si fa in carta semplice. Il verbale però non potrà essere oblato dal pagamento in misura ridotta. Insieme alla domanda bisogna presentare un’autocertificazione con cui il richiedente descrive la sua situazione economica (scarica qui il modello di domanda di rateazione e il modello di autocertificazione stato reddituale o economico).
Far rottamare l’auto senza pagare l’assicurazione
Il proprietario dell’auto sequestrata perché senza assicurazione può evitare di pagare l’assicurazione solo se chiede la rottamazione e demolizione del mezzo. L’istanza va presentata al Comando di polizia che ha elevato la multa, entro trenta giorni dalla data della contestazione stessa. A tal fine egli dovrà, a proprie spese, pagare una cauzione pari all’importo indicato sul verbale. La cauzione versata, decurtata di un quarto, verrà restituita dopo la distruzione del veicolo. Le spese di rottamazione e di custodia verranno addebitate all’automobilista.
Che succede se non pago l’assicurazione ma non circolo?
Chi ha l’assicurazione scaduta non può lasciare l’auto parcheggiata in un luogo pubblico (ad esempio, sul ciglio della strada sotto casa), ma deve assicurarla in un posto privato (ad esempio, il garage o un terreno di propria titolarità). I vigili infatti possono multare il proprietario del mezzo anche se l’auto, senza assicurazione, è semplicemente parcheggiata. Un veicolo lasciato in strada o in un’area pubblica, senza regolare contrassegno o scaduto, può essere soggetto a contravvenzione.
Che succede se faccio un incidente senza assicurazione ma la colpa è dell’altro?
Come abbiamo anticipato in apertura, chi circola con l’auto senza assicurazione e provoca, per propria responsabilità, un incidente può essere soggetto alla rivalsa del Fondo di Garanzia: in pratica, quest’ultimo paga il danneggiato e poi chiede indietro i soldi al responsabile del sinistro (il quale ne risponderà con il proprio patrimonio e beni, come la casa, il conto corrente, lo stipendio, l’auto, ecc.).
Viceversa, se chi circola con l’auto senza assicurazione subisce un incidente per colpa di un altro veicolo potrà ugualmente essere rimborsato dall’assicurazione del responsabile. Secondo la giurisprudenza, infatti, la circostanza di essere sprovvisto di rc-auto non toglie il diritto all’indennizzo se non si hanno colpe. Ovviamente la richiesta di risarcimento non potrà essere inoltrata – come regola vuole – alla propria assicurazione (posto che non si ha alcun contratto), ma direttamente alla compagnia dell’altro conducente.
La sentenza
Cass. sent. n. 24622/2015
Il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per la r.c. auto è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area a questa equiparata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo.