Acconto, caparra confirmatoria e penitenziale, cauzione: che cosa cambia per chi acquista e per chi vende.

 Stai acquistando una casa, un terreno, un’auto o un oggetto di un certo rilievo? È molto probabile che il venditore ti richieda di versare una caparra, un acconto o una cauzione. Stai attento, però, perché i versamenti a titolo di acconto, caparra e cauzione non sono la stessa cosa, ma hanno effetti molto diversi, specie nel caso in cui una delle parti non adempia al contratto. Per questo, è importante che tu conosca le differenze principali tra le tre nozioni: vediamole subito.

Caparra

La caparra è una somma di denaro che viene versata da una delle parti e ha la funzione di garanzia contro l’inadempimento del contratto o di corrispettivo in caso di recesso. Può essere di due tipi: confirmatoria e penitenziale.

Caparra confirmatoria

La caparra confirmatoria ha la funzione di garanzia: in pratica, col suo deposito, la parte che l’ha versata si impegna a non recedere dal contratto, pena la perdita della somma; la parte che l’ha ricevuta, invece, si impegna a non recedere, pena la restituzione del doppio dell’importo.

Normalmente il versamento è effettuato quando si conclude il contratto: se il patto non è rispettato la caparra (o il suo doppio) è utilizzabile come risarcimento del danno. Tuttavia, la parte non inadempiente può non accontentarsi della somma di denaro e intraprendere un’azione legale per domandare il risarcimento del maggior danno.

La caparra confirmatoria non è considerata corrispettivo del contratto, nemmeno in caso di inadempimento, perciò su tale somma non deve essere applicata l’Iva (l’imposta sul valore aggiunto).

Caparra penitenziale

La caparra penitenziale, invece, non ha la funzione di garanzia, ma di corrispettivo in caso di recesso dal contratto; in questo caso, difatti:

– se chi recede dal contratto è la parte che ha versato la caparra, perde l’importo depositato e l’altra parte non può intraprendere un’azione di risarcimento del danno;

– se chi recede dal contratto è la parte non versante, deve restituire il doppio della caparra, senza, ugualmente, avere la possibilità di agire per il risarcimento del danno.

Sia che la parte che recede sia quella che ha versato l’importo, sia che si tratti dell’altra parte, la caparra, in questo caso, costituisce un corrispettivo del contratto e viene tassata.

Acconto

L’acconto è una somma di denaro che viene versata da una delle parti, precisamente dall’acquirente del bene o del servizio, e ha la funzione di pagamento parziale: pertanto, è assoggettato all’Iva e alla normale tassazione.

Anche se non si tratta dell’intero corrispettivo pattuito, l’importo è soggetto all’Iva perché, quando per un’operazione è emessa fattura o è pagato in tutto o in parte il compenso, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del versamento.

Dunque l’acconto è un versamento parziale, che va fatturato nel momento in cui viene riscosso ed è così soggetto al pagamento dell’Iva.

Nel caso in cui il contratto non si concluda:

– se la parte inadempiente è quella che ha versato l’acconto, perde tutta la somma;

– se la parte inadempiente è quella che ha ricevuto l’acconto, lo deve restituire (ma non paga il doppio dell’importo).

Se la parte non inadempiente ritiene di aver subito un danno, nonostante la restituzione dell’acconto può intraprendere un’azione legale per domandare il risarcimento.

Cauzione

La cauzione, come la caparra confirmatoria, è una somma di denaro che viene versata da una delle parti e ha la funzione di garanzia contro l’inadempimento del contratto.

A differenza della caparra confirmatoria, però, in caso di inadempimento l’importo ha la funzione di risarcimento del danno: in questa ipotesi costituisce, dunque, una componente di reddito positivo o negativo.

A differenza della caparra e dell’acconto, la cauzione, al termine del contratto, deve essere restituita a chi l’ha versata e non viene inclusa nel corrispettivo stabilito.

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