Nubifragio e bomba d’acqua: il Comune risarcisce il proprietario del negozio e delle cantine allagate.

 

C’è chi in garage o in cantina conserva i ricordi di una vita, chi alcuni mobili, chi invece oggetti importanti e di valore. Ma, oltre ai ladri e all’umidità, i locali sotterranei hanno un altro nemico giurato: l’alluvione. Quando le strade sono ricolme d’acqua o questa è straripata dal fiume, e non ci sono sufficienti sistemi di scolo, negozi, garage e cantine diventano vere e proprie piscine. I danni sono ingenti e chi non è assicurato può piangere solo il fatto di non aver riposto gli oggetti preziosi sugli scaffali più alti.

Ma a ben vedere, in alcuni casi, c’è la possibilità di essere risarciti qualora si verifichi la temuta “bomba d’acqua”. In particolare per i locali allagati dalla pioggia, il proprietario può chiedere i danni al Comune tutte le volte in cui le grate per lo scolo della pioggia e i tombini non sono in buono stato di manutenzione e, col tempo, foglie, polvere, detriti e rifiuti di ogni genere hanno otturato gli sfoghi dell’acqua. Risultato: se la rete di condutture risulta insufficiente e caditoie e griglie si rivelano intasate, il proprietario “allagato” ha diritto a essere risarcito. È quanto chiarisce la Cassazione con una recente ordinanza [Cass. ord. n. 18856/17 del 28.07.2017.].

Spetta al Comune risarcire garage, cantine e negozi allagati dall’acquazzone perché non fa la manutenzione a fogne e tombini. Neanche il fatto che il nubifragio sia particolarmente impetuoso e imprevisto rispetto alle medie stagionali può esonerare l’amministrazione dalla responsabilità. Responsabilità che viene meno solo laddove l’ente locale riesce a dimostrare di aver tenuto una condotta diligente, impedendo l’intasamento delle caditoie e predisponendo una rete di condotte tale da poter accogliere la bomba d’acqua o gli straripamenti del fiume.

Viceversa, se la rete di condutture risulta insufficiente e caditoie e griglie si rivelano intasate, l’ente non può dire di aver tenuto una condotta diligente e dunque invocare il «caso fortuito» per essere esonerato dalla responsabilità.

Qual è la legge che stabilisce la responsabilità del Comune per i locali allagati dalla pioggia? Due sono le norme che vengono in rilievo:

  • il codice civile [ Art. 2051 cod. civ.] stabilisce la responsabilità oggettiva (che scatta, cioè, anche senza colpa o malafede) a carico di chi ha in custodia un oggetto mobile o immobile, come anche una strada. Egli deve risarcire i danni procurati da tale oggetto a terzi a meno che la causa è «fortuita», ossia imprevedibile e inevitabile;
  • il codice della strada [Art. 14 cod. str.] dice che il Comune che è proprietario delle infrastrutture come le strade ed è tenuto alla loro pulizia. E l’obbligo di custodia vale anche sulle fogne. Per cui anche se la precipitazione atmosferica è eccezionale ciò non basta a esonerare dalla responsabilità l’ente locale che si trova in colpa.

 

 

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