Investimento del pedone che attraversa la strada non sulle strisce pedonali: si parte da una presunzione di colpa del conducente salvo dimostrare che l’impatto era imprevedibile e inevitabile, per così giungere a un concorso di colpa o alla responsabilità integrale a carico del pedone.

Il pedone che non attraversa sulle strisce pedonali viola il codice della strada e può essere sanzionato, ma non per questo, nel caso in cui venga investito da una macchina, non ha diritto ad essere risarcito. La violazione da questi commessa infatti si pone su un piano differente (e meno grave) rispetto a quello della responsabilità dell’automobilista in caso di incidente stradale. Questo perché il conducente di qualsiasi veicolo (anche la bicicletta) è tenuto a prevedere le possibili violazioni al codice commesse da altri soggetti, in particolar modo chi cammina a piedi . Se tuttavia dovesse risultare che il pedone non era evitabile, perché si è frapposto tra l’auto e la strada in modo imprevedibile e improvviso, allora la responsabilità va divisa secondo le regole del concorso di colpa. A stabilire queste regole è stata una ordinanza della Cassazione pubblicata ieri . Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono le conseguenze dell’attraversamento non sulle strisce.

  • Quando il pedone puo’attraversare furoi dalle strisce
  • Il pedone fuori dalle strisce deve dare la precedenza
  • Come stabilire se il pedone ha colpa

Quando il pedone può attraversare fuori dalle strisce

La regola vuole che il pedone possa attraversare fuori dalle strisce solo se la pista zebrata più vicina dista oltre 100 metri da dove si trova. In tal caso deve procedere con molta attenzione, dando la precedenza alle auto, controllando che non sopraggiunga nessun veicolo e attraversando velocemente la strada in modo perpendicolare, ossia evitando traiettorie oblique, quindi più lunghe.

Se invece le strisce pedonali sono più vicine di 100 metri, il pedone deve necessariamente attraversare su di esse. Chi attraversa fuori dalle strisce benché queste siano a non meno di 100 metri subisce una contravvenzione.

Il pedone fuori dalle strisce deve dare la precedenza

Come detto, quando il pedone è autorizzato ad attraversare fuori dalle strisce deve controllare prima se arrivano auto nelle vicinanze ed, eventualmente, lasciarle prima passare. Solo dopo può occupare la strada. In pratica ciò significa che le auto hanno la precedenza.

Non è però né l’omessa precedenza né l’attraversamento fuori dalle strisce a determinare la colpa del pedone in caso di investimento. Difatti, come anticipato, ogni automobilista deve porsi nelle condizioni di poter frenare per tempo in caso di imprevisti ed anticipare le violazioni altrui del codice della strada: violazioni che si pongono con una certa frequenza e quindi costituiscono un evento prefigurabile. Quindi, chi mette sotto un pedone che ben poteva evitare con maggiore prudenza, benché questi si trovasse fuori dalle strisce, è colpevole.

Solo laddove l’attraversamento dovesse essere improvviso e l’impatto inevitabile anche con l’ordinaria diligenza l’automobilista potrebbe andare esente da colpa.


Ma come avviene la determinazione della responsabilità del conducente in caso di attraversamento del pedone fuori dalle strisce.

In praticare, il giudice deve partire inizialmente da un presunzione di colpa totale carico del conducente dell’auto. A quest’ultimo però è consentito fornire la prova contraria: ossia dimostrare che il pedone abbia attraversato sul più bello e in modo da non poter essere avvistato neanche con un comportamento prudente. È il caso di chi sbuchi fuori da una siepe e attraversi velocemente, senza guardare, quando l’auto è già nelle vicinanze tanto da non poter più frenare.

Con tali elementi di prova il giudice – che, come detto, parte da una presunzione di responsabilità al 100% a carico dell’automobilista – accerta in concreto l’eventuale colpa del pedone e, in base all’entità di questa, riduce progressivamente la percentuale di colpa presunta del conducente. Si può quindi arrivare a un concorso di colpa o addirittura all’attribuzione della integrale responsabilità a carico del pedone che si sia posto come evento imprevedibile e inevitabile.

Ricordano i giudici che sul pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli.

 

 

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