Risarcimento danni e responsabilità penale: il vento si può considerare una forza maggiore o un caso fortuito?
Dal balcone di casa tua, a causa di un forte nubifragio, è caduto un vaso di fiori che è andato a finire su un’auto parcheggiata sotto. Delle raffiche di vento hanno fatto volare l’ombrellone che avevi piantato in spiaggia sul volto di un bagnante che, trafitto al volto, è stato ricoverato in ospedale. Un tifone si è abbattuto in città e ha scaraventato alcuni oggetti del tuo giardino su quello del vicino, rompendo dei vetri. Vieni così chiamato a risarcire i danni. Ritieni però di non avere alcuna colpa in merito: non puoi certo rispondere delle conseguenze delle intemperie naturali che non dipendono da te ma dalle bizze del clima.
In una situazione del genere anche la persona più accorta non ha la possibilità di prevenire gli incidenti mettendo in sicurezza gli oggetti lasciati all’aperto. Che fare? Chi è responsabile per i danni del vento? Ecco cosa dice in merito la legge e la giurisprudenza.
1) La responsabilità oggettiva del proprietario
2) Il fatto imprevedibile esonera dalla responsabilità?
3) Il vento è un caso fortuito?
La responsabilità oggettiva del proprietario
La regola generale è che, quando un oggetto procura un danno ad un altro oggetto o ad una persona, il proprietario è sempre e automaticamente responsabile anche se non ha provocato il fatto e questo è stato determinato dal caso. Si parla, a riguardo, di responsabilità oggettiva . La responsabilità riguarda innanzitutto il risarcimento dei danni prodotti, ma se sono state procurate delle lesioni a terzi si possono configurare anche gli estremi del reato di lesioni colpose. Chi ad esempio lascia il ferro da stiro in posizione precaria sul parapetto della finestra per farlo raffreddare deve sapere che se colpisce un passante può essere incriminato per omicidio colposo in una delle sue forme più gravi (quello della colpa cosciente).
Il fatto imprevedibile esonera dalla responsabilità?
Lo scoprirai nel prossimo articolo….