Dal 2017 la polizza RC auto viene stipulata senza tacito rinnovo e ciò vale anche per le garanzie accessorie non obbligatorie.
Permane attivo il termine di mora dei 15 giorni entro i quali la prestazione del contratto rimane operante se seguita dal rinnovo del pagamento del premio.
La domanda è: la garanzia è valida solo per la componente RCA oppure se opera anche per la garanzie accessorie comprese nel contratto?
Risposta :
L’articolo 170 bis del Codice delle assicurazioni, come modificato dalla Legge n. 124 del 4 Agosto 2017, così dispone: “Art. 170-bis. codice delle Assicurazioni (Durata del contratto) – 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.
L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.- 1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori“.
Poiché il comma 1 bis di tale articolo stabilisce che: “1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.” evidentemente l’ultrattività di 15 giorni si intende operante sia per l’assicurazione RCA che per la garanzia Furto e incendio, sia che essa sia ricompresa nella polizza di RCA e sia che essa sia prestata con separata polizza CVT emessa contestualmente a quella RCA.
Fonte : Assinews