Se un cane morde un bambino o un passante che lo accarezza, il padrone è responsabile?
Cosa potrebbe succedere al proprietario di un cane se un passante, magari un bambino, dovesse accarezzarlo e l’animale lo mordesse all’improvviso e in modo imprevedibile? Quali responsabilità avrà il padrone se dimostra di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare l’aggressione, tenendo magari il cane al guinzaglio e controllandolo a vista? Se il morso dovesse essere la reazione a un comportamento errato dell’estraneo – che magari ha toccato il quadrupede sul muso o gli ha passato la mano contropelo – di chi sarà la colpa? Basterebbe dimostrare che, in passato, l’animale è sempre stato docile e non ha mai fatto del male a nessuno? Procediamo con ordine e cerchiamo di vedere se, in caso di morso del cane, il proprietario è responsabile.
Il proprietario di un animale o chi lo ha in custodia per suo conto è responsabile di tutti i danni prodotti da quest’ultimo. La stessa responsabilità vale anche nel caso in cui l’animale si sia smarrito o sia scappato. L’unico modo per evitare di risarcire la vittima è dimostrare che il danno si è verificato per un «caso fortuito» ossia per una circostanza imprevedibile e inevitabile (da provare caso per caso).
Dalla lettura attenta della norma si comprende che la responsabilità del padrone del cane prescinde da qualsiasi atteggiamento colpevole di questi: il semplice fatto della relazione tra l’uomo e l’animale rende il primo tenuto a risarcire i danni determinati dal secondo.
La responsabilità è di due tipi: sia civile che penale. Il che, detto in soldoni, significa che il padrone deve, da un lato, risarcire la vittima e, dall’altro, sopportare un processo penale per lesioni colpose. Scopo del primo procedimento è la liquidazione del danno, mentre scopo del secondo è la determinazione della pena da scontare nei confronti dello Stato. Il danneggiato potrà agire indifferentemente in un modo o nell’altro o anche consecutivamente (il processo civile, però, si sospenderà in attesa dell’esito del penale). Nel caso in cui venga sporta querela e quindi si avvii il processo penale, la vittima potrà costituirsi parte civile per ottenere una prima liquidazione dell’indennizzo, salvo poi avere la liquidazione definitiva nel corso di un autonomo processo civile.
Il padrone di un cane ha quindi una posizione di garanzia nei confronti della collettività. In forza di tale potere/dovere egli deve adottare tutte le cautele necessarie per prevenire le reazioni del proprio animale.
Quest’obbligo non viene meno neanche nelle cosiddette aree di sgambamento, quelle cioè appositamente predisposte dai Comuni e destinate a far correre liberamente i cani all’aria aperta. Secondo la Cassazione, infatti, anche all’interno delle aree destinate ai cani il padrone deve portare con sé la museruola e non deve mai perdere il contatto visivo con l’animale, in modo da potere intervenire tempestivamente ove quest’ultimo assuma atteggiamenti pericolosi o aggressivi. La responsabilità – civile o penale – per i danni causati dall’animale non è solo del proprietario ma di chiunque abbia con questi una relazione di fatto. Tale è ad esempio il dog-sitter o anche il marito o la moglie del proprietario formale dell’animale.Secondo la Cassazione , però non è responsabile del cane chi, pur stando a stretto contatto con lui, non vi ha un’apprezzabile relazione. Non basta vivere con il cane per essere responsabile dei danni che cagiona. È necessario avere, se non la proprietà, almeno un’apprezzabile relazione con l’animale.
Se il morso è causasto da imprudenza della vittima, secondo la Cassazione, il comportamento imprudente della medesima può, tutt’al più, determinare un concorso di colpa con il proprietario ma non arrivare ad escluderne la responsabilità, a meno che il danno non sia il frutto di «comportamenti caratterizzati da abnormità e da assoluta eccentricità». Si pensi a un bambino che tira la coda al cane o gli tira un pugno sul muso.
Art. 2052 codice civile: Danno cagionato da animali