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Al danneggiato che ottiene la liquidazione dell’indennizzo è dovuta la restituzione dell’Iva per l’intervento di riparazione?
Immagina di essere stato tamponato in un incidente stradale e di aver chiesto alla tua assicurazione i danni per la riparazione dell’auto; o di aver delegato dei lavori in casa a una ditta che, tuttavia, non li ha eseguiti a regola d’arte costringendoti a ricorrere all’intervento di un altro professionista del settore. In tutti questi casi, il risarcimento deve coprire la nuova spesa che stai per affrontare.
Ma è molto probabile che chi ti deve versare i soldi eviterà di pagarti anche l’Iva sostenendo che non è dovuta. Succede assai spesso nell’ambito dell’infortunistica stradale, ma non è l’unica ipotesi, prova ne sono le numerose sentenze della Cassazione intervenute sul tema, l’ultima delle quali pubblicata proprio lo scorso mese . Alla Corte è stato posto questo preciso quesito: il risarcimento danni è con o senza Iva? In buona sostanza, se è vero che l’imposta sul valore aggiunto è solo una “partita di giro”, questa può essere pretesa dal danneggiato? Ecco cosa ha detto la giurisprudenza a riguardo.

Come funziona l’Iva

Partiamo da un punto centrale: non è vero che l’Iva è sempre una partita di giro. La può scaricare solo chi ha la partita Iva e, per l’attività che svolge, ha diritto al rimborso o alla detrazione dell’Iva versata. Ad esempio, se sei un professionista che, al proprio studio, ha due computer in rete e una stampante, l’eventuale costo per la riparazione degli hardware può essere scaricato dalle tasse in presenza di regolare fattura; anche l’Iva, quindi, può rientrare in questo regime ed essere oggetto di rimborso tramite il meccanismo della compensazione con l’Iva, invece, ricevuta dai clienti. Ma in presenza di un consumatore, ossia di una persona fisica che effettua un pagamento fuori dall’ambito della propria attività lavorativa, e quindi senza la partita Iva, l’imposta non può essere né compensata né portata in detrazione; ricade, pertanto, su chi paga, che è l’ultimo anello della catena.

Iva sui risarcimenti del danno: è dovuta?

Passiamo ora a vedere se il risarcimento danni è con o senza Iva. In buona sostanza, dobbiamo capire se, tutte le volte in cui qualcuno ti rimborsa la spesa necessaria a riparare un danno da questi prodotto, deve anche rimborsarti l’Iva che andrai a versare oppure deve solo pagarti l’importo al netto delle tasse.
Secondo la tesi della Cassazione, la richiesta di risarcimento del danno è comprensiva anche dell’Iva. In pratica, al normale risarcimento bisogna aggiungere l’Iva che il danneggiato dovrà versare per ripristinare la situazione anteriore al danno.
Questo vale non solo per gli incidenti stradali, ma per qualsiasi altra ipotesi di danno (ad esempio, nell’ambito di un appalto eseguito non correttamente).
La decisione è stata presa dagli Ermellini attingendo a un principio generale sancito proprio in relazione ai danni da circolazione stradale : infatti – si legge in un passaggio chiave delle motivazioni – poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’Iva, pur se la riparazione non è ancora avvenuta. A meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’Iva versata: in tal caso, l’Iva non è dovuta visto che il danneggiato “se la scarica”.
Del resto, risponde anche a un principio di logica comune il fatto che, se è vero che il danneggiante deve tenere indenne il danneggiato da ogni spesa conseguente all’illecito, e che il danneggiato dovrà sostenere, in conseguenza di ciò, anche il pagamento dell’Iva – che per lui un costo che non può essere recuperato in nessun modo -, di essa si deve far carico chi versa il risarcimento.
In altre parole, trattandosi di un onere accessorio e conseguenziale, deve ritenersi che la richiesta di risarcimento del danno comprenda in sé anche la richiesta di riconoscimento dell’Iva, che deve essere aggiunta alla somma corrispondente all’importo dei danni.
L’Iva, quindi, è dovuta insieme al risarcimento anche se il danneggiato non ha ancora affrontato la spesa e non produce una fattura. Basta il semplice preventivo o anche la valutazione del danno (che, nel caso degli incidenti stradali, viene fatta dal perito dell’assicurazione) per quantificare l’importo dovuto a titolo di indennizzo e, sulla base di questo, calcolare poi l’imposta sul valore aggiunto secondo l’aliquota prevista dalla legge.

fonte : La legge per tutti

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