Nel codice civile è previsto il risarcimento sia nel caso di responsabilità contrattuale, sia nel caso di responsabilità extra contrattuale. In particolare le ipotesi di risarcimento che derivano da responsabilità extra contrattuale sono previste dagli articoli 2043 e seguenti del codice civile, che prevedono, in particolare, all’articolo 2043 il risarcimento del danno patrimoniale scaturente da fatto illecito, e all’articolo 2059 il risarcimento del danno non patrimoniale sempre scaturente da fatto illecito relativo a responsabilità extra contrattuale. Spesso accade che uno stesso fatto può fare scaturire sia danni patrimoniali sia danni non patrimoniali. Ne costituiscono esempi i sinistri stradali che hanno provocato lesioni a persone. Qui saranno dovuti i danni patrimoniali subiti dal danneggiato, magari relativi alla sua autovettura, e i danni non patrimoniali che ha subito alla sua persona come danno biologico. I danni patrimoniali I danni patrimoniali saranno però dovuti perché si è violata la proprietà altrui (l’autovettura), mentre i danni non patrimoniali saranno dovuti perché si è violato un diritto della persona costituzionalmente garantito (quello alla salute), ma anche perché il comportamento del danneggiante dà luogo al reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.). Il danno non patrimoniale Sulla definizione di danno patrimoniale ci sono diverse opinioni, basate su una classificazione di singole ipotesi di danno non patrimoniale, e si sono individuate le categorie del danno biologico, del danno morale, del danno esistenziale. Partendo dal danno biologico si può essere sicuri della sua definizione, perché il legislatore l’ha espressa nel cosiddetto codice delle assicurazioni, secondo il quale, all’articolo 138, il danno biologico è: la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Nel danno biologico ci sono due componenti, una di natura strettamente psico-fisica, l’altra che influisce sulle attività relazionali del soggetto, di conseguenza nel calcolare il danno biologico dovranno essere tenute presenti entrambe queste componenti. Nelle ipotesi previste dal codice delle assicurazioni,bisognerà di regola rivolgersi alle tabelle li indicate, anche se è sempre previsto che se la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (exs art. 138 comma 3 codice delle assicurazioni) Il danno morale è la sofferenza soggettiva cagionata da fatto illecito e in sé considerato, di solito un reato, sofferenza che può essere sia di natura transitoria, sia di natura permanente. Il danno esistenziale, è qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, come ad esempio la lesione della serenità familiare, o del godimento di un ambiente salubre, distinto dal danno biologico perché non presuppone l’esistenza di una lesione fisica, e distinto dal danno morale perché non costituisce una sofferenza di tipo soggettivo. Il danno esistenziale si avrebbe al di fuori delle altre due ipotesi, e nel caso nel quale un soggetto pur non soffrendo dal lato fisico, e dal lato psicologico, si troverebbe in una sorta di disagio o di difficoltà in seguito all’attività del danneggiante. Potrebbe capitare che una persona in seguito al reato abbia avuto delle lesioni, delle sofferenze, e svolgerà una vita diversa rispetto a quella che conduceva prima. Questi danni si potranno chiamare biologici, morali, esistenziali, ma sarà un modo di individuare la gravità del danno non patrimoniale, e non un’indicazione specifica di diversi pregiudizi di natura non patrimoniale che ha subito il danneggiato.
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