Inosservanza della distanza di sicurezza del conducente tamponante; mancato tempestivo arresto dell’automezzo; presunzione di corresponsabilità dei veicoli coinvolti.

In caso di tamponamento tra veicoli si presume la responsabilità del conducente tamponante? Il conducente risponde anche dell’imprudenza altrui se il comportamento rientra nei limiti di prevedibilità?

Prova liberatoria a carico del conducente tamponante

Nel caso di tamponamento fra veicoli, la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 c.c. non può trovare applicazione, posto che il codice della strada impone l’osservanza della distanza di sicurezza dal veicolo che precede, al fine di garantire l’arresto tempestivo del mezzo ed evitare collisioni con quello precedente.
L’eventuale tamponamento, pertanto, pone a carico del conducente una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza, restando tuttavia salva la possibilità di superare detta presunzione con la prova liberatoria e la dimostrazione che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la collisione sono derivati da cause non imputabili al conducente tamponante.
Tribunale Treviso sez. I, 03/06/2021, n.1001


Cosa deve dimostrare il conducente tamponante?

In punto di riparto di responsabilità e di relativi oneri probatori, va evidenziato il principio secondo cui ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Tribunale Cremona, 12/08/2020, n.352

Lesioni personali da tamponamento: prova dei danni

I certificati medici attestanti i danni subiti a seguito di un tamponamento, che non siano supportati da alcun accertamento strumentale e risultino scarni riportando solo il prolungamento della prognosi non risultano essere idonei a provare i danni gravi subiti a seguito del tamponamento di talché il reato deve essere derubricato all’art. 590-bis al 590 c.p. per il quale però si procede su querela della p.o.
Tribunale Ferrara, 29/07/2020, n.536

L’onere di fornire la prova liberatoria

In tema di sinistri automobilistici, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Tribunale Firenze sez. II, 18/05/2020, n.1078

Tamponamento del veicolo altrui

Integra il delitto di danneggiamento con violenza alla persona, come riformulato dall’art. 2, comma 1, lett. l) d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta di tamponamento del veicolo altrui dal quale, oltre al danno, derivino, per la violenza dell’impatto, lesioni alla persona presente a bordo.

Cassazione penale sez. V, 13/12/2019, n.15643

Inosservanza della distanza di sicurezza

In caso di tamponamento tra veicoli, pertanto, deve presumersi la colpa del conducente del veicolo tamponante il quale deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede; l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza e, conseguentemente, non trovando applicazione la presunzione di pari colpa, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., questi resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria ai sensi del primo comma del medesimo articolo, ossia di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o, comunque, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Tribunale Roma sez. XIII, 02/04/2019, n.7063

Presunzione di pari colpa: quando è esclusa l’applicabilità?

Il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Tribunale Latina sez. II, 01/03/2019, n.537

Tamponamento tra veicoli

Dovendo il conducente di un veicolo essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che lo precede, ne consegue che l’eventuale tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza di non rendere applicabile la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., ma restando ferma, comunque, la possibilità di provare che la collisione sia avvenuta per causa non imputabile.

Tribunale Reggio Calabria sez. II, 29/11/2018, n.1732

Presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza

Ai sensi dell’art. 107 Codice della strada il conducente del veicolo retrostante deve essere in grado di garantire l’arresto tempestivo del mezzo ed evitare collisioni con quello precedente. L’eventuale tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, non potendo dunque applicarsi la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c..

Resta in ogni caso ferma la possibilità di superare anche detta presunzione con la prova liberatoria e la dimostrazione che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la collisione sono derivati da cause non imputabili (fattispecie in cui la vettura antistante era stata tamponata mentre stava affrontando una curva sinistrorsa su una strada statale con condizioni climatiche avverse che avevano reso il sedime stradale viscido).

Cassazione civile sez. III, 26/09/2018, n.22820

Sinistri stradali: prova del tamponamento a catena

Nel caso di veicoli in movimento è consentito superare la presunzione di cui all’art. 2054 comma 2 c.c., dimostrando che il tamponamento è stato causato non già dal veicolo che seguiva immediatamente con cui c’è stato l’urto, ma con altro che seguiva ulteriormente, che aveva sospinto questo in avanti, annientando quindi il suo contegno di guida.

Tribunale Grosseto, 03/08/2018, n.727

Tamponamento tra autoveicoli: presunzione di colpa e prova liberatoria

In tema di tamponamenti tra autoveicoli, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza.

Ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Tribunale Massa, 05/07/2018, n.483

Il conducente risponde anche del comportamento imprudente altrui?

Il principio dell’affidamento, in tema di circolazione stradale, trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (nella specie, relativa ad un tamponamento con esiti mortali, la Corte ha confermato la responsabilità del conducente del veicolo incriminato, sottolineando che una improvvisa decelerazione del veicolo che precede, non è affatto un evento imprevedibile nell’ambito della circolazione stradale, ben potendosi verificare che il conducente di un veicolo abbia necessità di ridurre la velocità, per una esigenza improvvisa, derivante da fattori che possono essere i più disparati e seri).

Cassazione penale sez. IV, 21/03/2018, n.24728

Il conducente deve garantire l’arresto tempestivo del mezzo

In caso di tamponamento, in virtù dell’art. 149 c.d.s., in conducente deve essere sempre in grado di garantire l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Tale disposizione prevede una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza per chi abbia causato un tamponamento, con la conseguenza che è quest’ultimo a restare gravato dall’onere della prova, dovendo a tal fine dimostrare che il mancato e tempestivo arresto dell’automezzo siano stati determinati da causa a lui non imputabile o da una condotta negligente causata dal mezzo che lo precede. Pertanto, non si potrà applicare la presunzione di concorso di colpa di cui all’art. 2054, comma secondo, c.c.

Tribunale Lecce sez. II, 08/03/2018, n.895

Danni derivanti dalla circolazione stradale: accertamento della responsabilità

In materia di accertamento della responsabilità per danni derivanti dalla circolazione stradale l’esclusione di responsabilità materiale o strutturale del conducente di un veicolo nella produzione di un evento dannoso, in considerazione del fatto che la sua traiettoria sia stata provocata dal tamponamento di un terzo soggetto, rende impossibile attribuire al conducente del veicolo sospinto la responsabilità per i danni subiti dal conducente del veicolo che pretende il risarcimento, in assenza di prova della causalità adeguata ed indipendente del veicolo « sospinto » nella produzione del danno.

Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n.22813

Truffe dello specchietto in strade strette e trafficate

La valutazione della sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa per approfittamento delle condizioni del soggetto passivo va operata dal giudice valorizzando situazioni che, nel singolo caso, abbiano ridotto o comunque ostacolato la capacità di difesa della parte lesa, agevolando in concreto la commissione del reato (riconosciuta l’aggravante de quo per l’indagato accusato di avere promosso una associazione a delinquere finalizzata alla consumazione seriale delle truffe c.d “dello specchietto”; le truffe gestite dall’indagato risultavano consumate in strade strette e densamente trafficate, il che rendeva maggiorente credibile il tamponamento abbattendo, per la verosimiglianza dell’evento correlata all’ambiente, le capacità critiche e reattive delle vittime).

Cassazione penale sez. II, 14/07/2017, n.40268

Fonte : LaLeggeperTutti

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