Il risarcimento per la diminuzione patrimoniale e il mancato guadagno.
Danno emergente
Il danno emergente consiste nella perdita economica che il patrimonio del creditore ha subito per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore, ad esempio nei danni provocati alla persona o ai beni del creditore (ad es. a seguito di incidente stradale).
Lucro cessante
Il lucro cessante è, invece, il mancato guadagno che si sarebbe prodotto se l’inadempimento non fosse stato posto in essere. A differenza del danno emergente, il lucro cessante attiene ad una ricchezza non ancora inglobata nel patrimonio del danneggiato, ma che si sarebbe ragionevolmente prodotta.
Entrambi i concetti rappresentano le due componenti cui si fa comunemente riferimento per fornire la definizione unitaria del danno patrimoniale, ossia la forma di danno ingiusto che colpisce direttamente la sfera economico-patrimoniale del danneggiato.
Il codice civile, tuttavia, si limita a precisare all’art. 1223 (Risarcimento del danno) che “il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata“.
La distinzione tra le due componenti del danno rappresenta uno strumento necessario per i giuristi al fine di identificare gli effetti pregiudizievoli subiti dal patrimonio del danneggiato.
Per comprendere meglio la portata dei concetti di danno emergente e lucro cessante e la distinzione sussistente tra gli stessi, è utile fare un esempio concreto.
Esaminiamo, quindi, il caso di un soggetto che affidi delle macchine industriali a un vettore: se le macchine sono perite durante il trasporto egli subisce un danno. In tale ipotesi, il danno emergente è quello pari al denaro che il creditore ha dovuto esborsare per ricomprare il medesimo numero di macchine perite, dello stesso genere. Il lucro cessante, invece, è la somma che il creditore ha perso in conseguenza del mancato utilizzo o della mancata locazione della macchina per tutto il periodo di tempo necessario per procurarsi i nuovi beni produttivi.
La liquidazione del danno
Ai fini del risarcimento dovrà essere verificato il nesso causale tra evento dannoso ed evento di danno, poiché le perdite subite o il mancato guadagno devono rappresentare una “conseguenza immediata e diretta” del fatto.
Se non sarà possibile provare il danno nel suo preciso ammontare (come spesso accade per il lucro cessante) il giudice lo liquiderà in via equitativa se risulterà che il danno patrimoniale si andrà a verificare con una ragionevolmente fondata attendibilità.
Vanni Rossi